Il Decreto Ministeriale del 3 settembre 2021 esplica i “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Il provvedimento, chiamato decreto Minicodice riporta nuovi criteri per la progettazione e la prevenzione antincendio nelle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro, ad eccezione dei cantieri temporanei e mobili (Titolo IV del Testo unico sicurezza sul lavoro).
Il DM entrerà in vigore dal 29 ottobre 2022
L’articolo 3 – affiancato dall’allegato I – riporta i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio antincendio.
Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.
Per i luoghi di lavoro a basso rischio incendio, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nell’allegato I del Decreto in oggetto.
Per questi luoghi di lavoro possono comunque essere applicati i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.
Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei punti succitati i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi).
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