COME FUNZIONA ?
La patente a punti è un documento in formato digitale necessario per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano all’interno dei cantieri edili. Viene rilasciata dalle competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Con il decreto legge, a partire dal 1 Ottobre 2024, verranno modificati rispettivamente l’articolo 27 , l’articolo 90 e l’articolo 157 del D.Lgs. 81/08.
Art.27 D.Lgs.81/08
A partire dal 1 ottobre 2024 le imprese ed i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili presenti nell’articolo 89, comma 1, lettera a) devono essere obbligatoriamente in possesso della suddetta patente. Per essere rilasciata bisogna rispondere ad i seguenti requisiti:
Iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato.
Adempimenti agli obblighi formativi di cui l’articolo 37.
Adempimento da parte dei lavoratori autonomi degli obblighi formativi.
Obbligo possesso di DURC, DVR e DURF.
La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente ai soggetti abilitati di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.
I crediti vengono decurtati nei seguenti casi:
Violazioni Allegato I: 10 crediti.
Violazioni Allegato XI: 7 crediti.
Sanzioni previste dall’articolo 3, commi 3 e seguenti, decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 5 crediti
Morte: 20 crediti.
Inabilità permanente: 15 crediti.
Inabilità temporanea: 10 crediti.
In caso di infortuni da cui derivino morte o inabilità permanente è prevista la sospensione della patente fino ad un massimo di 12 mesi.
I crediti possono essere riassegnati attraverso dei corsi di cui l’articolo 37 comma 7.
Ogni corso consente di riacquistare 5 crediti fino ad un massimo di 15.
Inoltre, trascorsi due anni dal corso può essere accreditato 1 ulteriore punto l’anno (fino ad un massimo di 10 crediti) se non si è destinatari di ulteriori atti o provvedimenti..
NON sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA.
Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al Titolo IV, salva diversa comunicazione.
Art.90 D.Lgs.81/08
Viene aggiornato il comma 9, lettera b) con l’aggiunta b-bis): il committente, od il responsabile, ha l’obbligo di verificare il possesso della patente o dell’attestato di qualificazione SOA.
Art.157 D.Lgs.81/08
A seguito dell’aggiornamento dei commi 7 e 9, lettere b-bis) e c), 101,comma1, primo periodo, si aggiunge una sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione dei commi sopra citati.