PATENTE A PUNTI

PATENTE A PUNTI

COME FUNZIONA ? 

La patente a punti è un documento in formato digitale necessario per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano all’interno dei cantieri edili. Viene rilasciata dalle competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. 
 

Con il decreto legge, a partire dal 1 Ottobre 2024, verranno modificati rispettivamente l’articolo 27 , l’articolo 90 e l’articolo 157 del D.Lgs. 81/08.  

Art.27 D.Lgs.81/08

A partire dal 1 ottobre 2024 le imprese ed i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili presenti nell’articolo 89, comma 1, lettera a) devono essere obbligatoriamente in possesso della suddetta patente. Per essere rilasciata bisogna rispondere ad i seguenti requisiti: 

    Iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato.  
    Adempimenti agli obblighi formativi di cui l’articolo 37. 
    Adempimento da parte dei lavoratori autonomi degli obblighi formativi. 
    Obbligo possesso di DURC, DVR e DURF. 
 

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente ai soggetti abilitati di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. 


I crediti vengono decurtati nei seguenti casi: 

    Violazioni Allegato I: 10 crediti. 
    Violazioni Allegato XI: 7 crediti. 
    Sanzioni previste dall’articolo 3, commi 3 e seguenti, decreto-legge 22 febbraio    2002, n. 12, convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 5 crediti 
    Morte: 20 crediti. 
    Inabilità permanente: 15 crediti. 
    Inabilità temporanea: 10 crediti. 
 

In caso di infortuni da cui derivino morte o inabilità permanente è prevista la sospensione della patente fino ad un massimo di 12 mesi.  

I crediti possono essere riassegnati attraverso dei corsi di cui l’articolo 37 comma 7. 

 
Ogni corso consente di riacquistare 5 crediti fino ad un massimo di 15. 

Inoltre, trascorsi due anni dal corso può essere accreditato 1 ulteriore punto l’anno (fino ad un  massimo di 10 crediti) se non si è destinatari di ulteriori atti o provvedimenti.. 

 
NON sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA. 

Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al Titolo IV, salva diversa comunicazione. 
 

Art.90 D.Lgs.81/08 

Viene aggiornato il comma 9, lettera b) con l’aggiunta b-bis): il committente, od il responsabile, ha l’obbligo di verificare il possesso della patente o dell’attestato di qualificazione SOA. 

 
Art.157 D.Lgs.81/08 

A seguito dell’aggiornamento dei commi 7 e 9, lettere b-bis) e c), 101,comma1, primo periodo, si aggiunge una sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione dei commi sopra citati.