Il D.L. n. 48 del 4 maggio 2023, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro, convertito in legge con modificazioni entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
E’ stata recepita la modifica riguardante l’art14 comma 1 del D.Lgs. 81/08: dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) all’articolo 18, dopo il comma 3.2 è inserito il seguente:
“3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l’effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili”»
Dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: «h-bis) all’articolo 98, comma 1, lettera b), dopo le parole: “Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000,” sono inserite le seguenti: “ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n.58, e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.119 del 25 maggio 2009,”»
Sempre all’articolo 14 comma 1 è presente anche una modifica (riscrittura che meglio precisa quanto già presente) : alla lettera c), numero 1), il capoverso e-bis) è sostituito dal seguente: «e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase pre-assuntiva di cui all’articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento»
Per la notizia integrale https://lnkd.in/dzK65fxV