L’adozione del Decreto 20 dicembre 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute e MISE, recepisce la Direttiva 2019/1832/UE la quale va a modificare Allegato I, Allegato II e Allegato III della Direttiva 89/656/CEE relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione durante il lavoro.
L’Allegato I del Decreto, in modifica all’Allegato VIII del D.lgs 81/08 va a dare indicazioni di carattere generale relative alle protezioni particolari, in specifico:
- Protezione dei capelli
- Protezione della testa
- Protezione degli occhi o del viso
- Protezione degli arti superiori
- Protezione degli arti inferiori
- Protezione delle altre parti del corpo
- Protezione dalle cadute dall’alto o in spazi confinati
- Protezione delle vie respiratorie
- operano esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall’alto o contatto con elementi pericolosi, devono permanere, senza altra protezione, sotto l’azione prolungata dei raggi del sole
- transitano presso organi in rotazione presentanti pericoli di impigliamento dei capelli, o presso fiamme o materiali incandescenti
- urti derivanti da cadute o proiezioni di oggetti;
- impatti con ostacoli;
- rischi meccanici (perforazione, abrasioni);
- compressione statica (schiacciamento laterale);
- rischi termici (fuoco, calore, freddo, solidi incandescenti ivi compresi i metalli fusi);
- scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
- rischi chimici;
- radiazioni non ionizzanti ((UV, IR, visibili, radiazioni solari o da saldatura)
- retine e cuffie per capelli per evitare che i capelli restino impigliati.
- rischi meccanici;
- rischi termici;
- radiazioni non ionizzanti (UV, IR, visibili radiazioni solari o da saldatura);
- radiazioni ionizzanti;
- aerosol solidi e liquidi di agenti chimici e biologici.
- rischi meccanici;
- rischi termici (calore, fiamme e freddo);
- scosse elettriche e lavoro sotto tensione (elementi antistatici, conduttori, isolanti);
- rischi chimici;
- agenti biologici;
- radiazioni ionizzanti e contaminazione radioattiva;
- radiazioni non ionizzanti (UV, IR, radiazioni solari o da saldatura);
- rischi derivanti da vibrazioni.
- rischi meccanici;
- rischi di scivolamento;
- rischi termici (calore, fiamme e freddo);
- scosse elettriche e lavoro sotto tensione (elementi antistatici, conduttori, isolanti);
- rischi chimici;
- rischi derivanti da vibrazioni;
- rischi biologici.
- Dispositivi amovibili di protezione del collo del piede dai rischi meccanici.
- Ginocchiere di protezione dai rischi meccanici.
- Ghette di protezione dai rischi meccanici, termici e chimici e dagli agenti biologici.
- Accessori (chiodi, ramponi ecc.)
- Rischi meccanici;
- rischi termici (calore, fiamme e freddo);
- agenti chimici;
- agenti biologici;
- radiazioni ionizzanti e contaminazione radioattiva;
- radiazioni non ionizzanti (UV, IR, visibili, radiazioni solari o da saldatura);
- scosse elettriche e lavoro sotto tensione (elementi antistatici, conduttori, isolanti);
- possibilità di rimanere impigliati o intrappolati.
- Giubbotti di salvataggio per la prevenzione dell’annegamento e ausili al galleggiamento.
- Dispositivi di protezione individuale aventi la funzione di segnalare visivamente la presenza dell’utilizzatore