ESENZIONE DALL’OBBLIGO DI NOMINA DEL CONSULENTE ADR

ESENZIONE DALL’OBBLIGO DI NOMINA DEL CONSULENTE ADR

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato l’atteso DM 7 AGOSTO 2023 (GU 20 settembre 2023, n. 220) per la regolamentazione dei casi di esenzione dalla nomina del consulente ADR, in conformità a quanto previsto al parg 1.8.3.2 del Regolamento ADR. (Entrata in vigore: 5 ottobre 2023)

In particolare, il decreto, stabilisce i casi di esenzione dalla nomina del consulente per le imprese la cui attività comporti la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose, nei limiti e nel rispetto delle seguenti condizioni:

Casi di esenzione per natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali:

- rientrano nei casi di esenzione previsti dall'ADR;
- rispondono ad un regime di esenzione per l'applicazione delle condizioni di trasporto di cui:
    ​al cap. 3.3 dell'ADR «Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti»;
    al cap. 3.4 dell'ADR «Merci pericolose imballate in quantità limitate»;
    al cap. 3.5 dell'ADR «Merci pericolose imballate in quantità esenti».

Casi di esenzione per trasporto in colli:

- per ogni operatore, è ammesso un limite massimo di ventiquattro operazioni per anno solare e tre operazioni per mese solare;
- ogni operazione deve rispettare i limiti quantitativi individuati alla tabella 1.1.3.6.3 dell'ADR ovvero alla sezione 1.1.3.6.4 dell'ADR, se tali merci appartengono a categorie di trasporto diverse;
- ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente; potrà essere cartaceo o digitale e dovrà essere conservato per un minimo di 5 anni.

Sono comunque escluse dalle esenzioni le materie appartenenti alla classe 7.

Casi di esenzione per spedizioni occasionali:

- le materie devono essere caricate alla rinfusa oppure in cisterna;
- le materie devono essere assegnate al terzo gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto tre o quattro;
- il numero massimo di operazioni è dodici per anno solare e due per mese solare, con il limite massimo di 50 tonnellate di merci pericolose trasportate, per anno solare;
- ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente; potrà essere cartaceo o digitale e dovrà essere conservato per un minimo di 5 anni.

Anche in questo caso sono escluse dalle esenzioni le materie appartenenti alla classe 7.

Infine, sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, in colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci.

Rientrano in tale contesto le imprese destinatarie che provvedono direttamente allo scarico dei colli ovvero le imprese destinatarie che affidano a terzi le attività di scarico colli, svuotamento di cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa.

Inoltre, il legale rappresentante dell’impresa che intenda avvalersi dell’esenzione dalla nomina del consulente per la sicurezza previste dal presente decreto, è responsabile della costante formazione in merito al trasporto di merci pericolose, secondo quanto previsto nel capitolo 1.3 dell’ADR.