RIFIUTI ED IMBALLAGGI – IN VIGORE IL DECRETO CORRETTIVO!

RIFIUTI ED IMBALLAGGI – IN VIGORE IL DECRETO CORRETTIVO!

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno scorso è stato pubblicato il decreto legislativo n. 213 del 23 dicembre 2022, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”.

Le novità più significative:
✅ cancellata la possibilità di istituire regimi Epr “anche su istanza di parte” (Responsabilità estesa del produttore)
✅ introduzione del divieto di incenerimento dei rifiuti da raccolta differenziata, ad eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente per i quali l’incenerimento produca il miglior risultato ambientale conformemente all’articolo 179;
✅ modificato l’articolo 188 bis relativo al sistema di tracciabilità, con la definizione dei soggetti obbligati;
✅ modificato l’articolo 190 relativo al registro cronologico di c/s, prevedendo che la tempistica di aggiornamento per i produttori (10 gg lavorativi) è valida sia per i produttori iniziali, sia per i nuovi produttori;
inserimento dell’obbligo di annotazione per gli impianti della “quantità trattata”;
✅ modificato l’articolo 193 chiarendo che durante la raccolta e il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti a tutte le norme vigenti in materia, comprese, in particolare, le disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose su strada e quelle di pubblica sicurezza;
✅ chiarito che, in relazione al trasporto intermodale, il termine di 6 giorni scatta dall’inizio dell’attività di deposito e non di trasporto;
✅ il termine di conservazione della documentazione relativa alla valutazione tecnica sulla possibilità di riutilizzare il materiale derivante dalla manutenzione delle infrastrutture viene portato a 3 anni in linea con il termine di conservazione dei registri di carico e scarico,
✅ reintroduzione nell’allegato D della Parte introduttiva dell’elenco europeo dei rifiuti prevista dalla decisione 955/2014/Ue.