Produttori di rifiuti pericolosi
– Enti ed imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti
– Enti ed imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale
– Commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi
– Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
Per i rifiuti non pericolosi dovrà iscriversi:
– chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti,
– commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione,
– imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti,
– consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
– imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c) d ) e g) “ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a 8000 €, delle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212 comma 8, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti”.
Per i soggetti non obbligati all’iscrizione al RenTRi, gli adempimenti potranno continuare ad essere assolti tramite i formati cartacei.
ATTENZIONE!!!!
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