Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
l Decreto stabilisce:
– i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio
– la valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio.
Tale valutazione deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, laddove applicabile.
Requisiti per poter classificare il luogo di lavoro a basso rischio di incendio:
– attività non ricomprese nell’elenco dell’Allegato I al D.P.R. n. 151 del 2011 (attività soggette a CPI o SCIA);
– attività non dotate di specifica regola tecnica verticale (RTV);
– affollamento complessivo ≤ 100 occupanti
– superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2
piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m
– non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (carico di incendio qf ≤ 900 MJ/m2)
Devono essere soddisfatti tutti i requisiti.
La valutazione del rischio di incendio deve ricomprendere almeno i seguenti elementi:
– individuazione dei pericoli d’incendio (sorgenti d’innesco, materiali combustibili o infiammabili, carico di incendio, interazione inneschi-combustibili, quantitativi rilevanti di miscele o sostanze pericolose, lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione, possibile formazione di atmosfere esplosive; ecc.)
– descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti (condizioni di accessibilità e viabilità, layout aziendale, distanziamenti, separazioni, isolamento, caratteristiche degli edifici, tipologia edilizia, complessità geometrica, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, aerazione, ventilazione e superfici utili allo smaltimento di fumi e di calore, ecc.)
– determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
– individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
– valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti.