Il Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri n. 67 del 17 marzo 2022 espone le disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
Il provvedimento stabilisce:
1. obbligo di mascherine: viene reiterato fino al 30 aprile l’obbligo di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
2. capienze impianti sportivi: ritorno al 100% all’aperto e al chiuso dal 1° aprile;
protocolli e linee guida: verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute.
Il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza Covid-19.
Modalità di accesso al luogo di lavoro:
1) Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1° maggio sarà eliminato l’obbligo.
2) Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali (oggi 2Gplus).
Scuola:
A) Scuole dell’infanzia
Presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa classe: le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini (che abbiano superato i sei anni) utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al 5^ giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido/molecolare/antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
B) Scuole primaria, secondaria di primo e secondo grado.
Presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni: le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni (che abbiano superato i 6 anni di età) è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al 5^ giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido/molecolare o autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.