CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO PER LUOGHI DI LAVORO

CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO PER LUOGHI DI LAVORO

Il Decreto Ministeriale del 3 settembre 2021 esplica i “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Il provvedimento, chiamato decreto Minicodice riporta nuovi criteri per la progettazione e la prevenzione antincendio nelle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro, ad eccezione dei cantieri temporanei e mobili (Titolo IV del Testo unico sicurezza sul lavoro).
Il DM entrerà in vigore dal 29 ottobre 2022

L’articolo 3 – affiancato dall’allegato I – riporta i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio antincendio.

Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.

Per i luoghi di lavoro a basso rischio incendio, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nell’allegato I del Decreto in oggetto.

Per questi luoghi di lavoro possono comunque essere applicati i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.

Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei punti succitati i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi).
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