Con la conversione del dI. n. 77 del 31 maggio 2021 in Legge n. 108 del 29 luglio 2021, la legislazione ambientale ha visto consolidarsi un comparto normativo derivante dalla necessità di contemperare gli interessi produttivi, snellendo le procedure amministrative, con la tutela ambientale.
Svariate sono le modifiche trattate dal provvedimento normativo. Le più rilevanti riguardano il tema di VIA, VAS, classificazione e gestione dei rifiuti, End of Waste, esclusione della qualifica di rifiuto.
1. La procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) subisce importanti modifiche.
Viene istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, composta da 40 elementi qualificati alle dipendenze del Ministero della transizione ecologica, con il compito di elaborare criteri tecnici e procedurali per l’attuazione coordinata e omogenea delle disposizioni di accelerazione e snellimento procedurale.
Le Commissioni devono dare precedenza, nelle rispettive loro competenze, ai progetti:
a. aventi comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro;
b. aventi una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a 15 unità di personale; aventi scadenze con termini perentori (per legge o da enti terzi) non superiori a 12 mesi;
c. aventi impianti già autorizzati con autorizzazione a scadenza entro 12 mesi dalla presentazione dell’istanza.
In tema di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA vengono in primo luogo qualificate come ” interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti” le opere gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica nazionale secondo il PNRR e il PNIEC.
In termini di verifica di assoggettabilità a VIA e consultazione preventiva, si applica la procedura di valutazione preliminare per l’individuazione della procedura da applicare a: progetti già autorizzati ed a varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adempimenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi.
Dalla comunicazione telematica dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet dell’autorità competente, i termini concessi ai soggetti interessati per proporre osservazioni merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata sono ridotti da 45 a 30 giorni.
Invece un merito all’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, alla scadenza dei 45 giorni (prorogabili per una sola volta e per non più di 20 giorni per natura, complessità, ubicazione o dimensioni del progetto) successivi agli (ora)
30 giorni per la proposizione di osservazioni vengono concessi ulteriori 45 giorni nei quali l’autorità competente può richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA.