Viene esteso anche al datore di lavoro l’obbligo di formazione in materia di salute e sicurezza.
Le modifiche all’art.37 comma 7 del TU, introdotte con la conversione in legge del Decreto Legge n. 146/2021 sanciscono il dovere da parte del titolare dell’azienda di seguire i corsi di formazione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
I datori di lavoro vengono equiparati ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori, soggetti già antecedentemente designati al rispetto dell’obbligo normativo.
Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza Stato-Regioni dovrà adottare un “accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica” di quanto previsto dagli attuali Accordi Stato-Regioni sulla formazione, adottando un unico strumento per accorpare, rivedere e modificare i preesistenti accordi.
In particolare, nell’accordo bisognerà:
1. Individuare “la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria” a carico del datore di lavoro;
2. stabilire come si svolgerà la verifica finale obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori e le “modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”
Sanzioni per la mancata formazione
Le nuove disposizioni di legge del Testo Unico hanno previsto un doppio regime sanzionatorio per i datori di lavoro che violano le norme sulla formazione in salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
1. L’art. 55, comma 5, lettera C, prevede per i datori di lavoro ed i dirigenti inadempienti la pena dell’arresto da due a quattro mesi, comminata insieme ad un’ammenda che può andare da un minimo di 1.474,21 euro ad un massimo di 6.388,23 euro.
2. L’art.14 – Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori prevede la possibilità di sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di “gravi violazioni” in materia di salute e sicurezza.
E’ previsto che l’ispettore che effettua il controllo può decidere di attuare un provvedimento di sospensione “a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della salute del lavoro”
Le “gravi violazioni” possibili sono elencate nell’allegato I del decreto legislativo 81/2008, anch’esso aggiornato con le modifiche introdotte dal Decreto Fiscale.